Indennità e Province
I Pratici fanno ricorso

 (foto: Alessandro Garau)
(foto: Alessandro Garau)


SASSARI. La furbata dei consiglieri regionali continua a far venire il mal di pancia ai sardi che il 6 maggio hanno votato  “sì” a larghissima maggioranza per il taglio delle indennità. Gli inquilini del palazzo, come ormai purtroppo tutti sappiamo, mercoledì notte col favore delle tenebre hanno votato una legge per riprendersi il “maltolto”. Così l'associazione “I Pratici”, componente del movimento referendario “Sardegna si cambia”, ha notificato al rappresentante del Governo italiano presso la Regione Sardegna una richiesta d'impugnazione alla Corte costituzionale della legge regionale 11 del 25 maggio 2012 con cui di fatto si è decisa la sopravvivenza delle Province per altri 9 mesi. Di seguito il testo del documento inviato da Giovanni Russo e Andrea Prato.


AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PRESSO LA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oggetto: richiesta di impugnazione alla Corte Costituzionale della L.R. 25 maggio 2012, n.11, pubblicata sul BURAS 25 maggio 2012, n. 24.

Il sottoscritto Giovanni Russo (C.F. RSSGNN83D191452Z) nella sua qualità di Presidente dell’Associazione I Pratici (C.F. 9221480906) domiciliato in Sassari via SP 018 Sassari-Argentiera 32A chiede alla E.V. di impugnare alla Corte Costituzionale la normativa in oggetto perché elusiva del risultato del referendum del 06 maggio 2012, per le ragioni che seguono.

Il referendum abrogativo delle norme istitutive delle “nuove province”, abrogando la legge istitutiva degli enti, ha comportato indefettibilmente la soppressione degli Enti medesimi, con conseguente impossibilità, a partire dal momento in cui si è prodotto l’effetto abrogativo, che gli Enti possano adottare un qualunque atto o provvedimento giuridico, essendo venuto meno il titolo giuridico legittimante gli organi elettivi da un lato e la funzione amministrativa dall’altro.

Pertanto, dal momento in cui si è prodotto l’effetto abrogativo ogni atto emesso dagli organi di governo dell’Ente soppresso deve considerarsi nullo, e totalmente privo di effetti giuridici e fonte di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile in capo ai soggetti che hanno adottato l’atto. I rapporti giuridici in corso non dovrebbero essere portati a conclusione, salva l’approvazione di una legge che regoli gli effetti transitori conseguenti alla soppressione delle province ed al trasferimento delle relative funzioni a soggetto giuridico preesistente (Regione o Comuni).

Orbene, la legge “transitoria” approvata, ha di fatto (con l’artificio giuridico della gestione provvisoria) inteso eludere la portata ed il significato del referendum, prorogando immotivatamente gli enti soppressi e cercando di “travestire” gli stessi fino al 28 febbraio 2013, in attesa che intervenga il momento opportuno per richiamarli in vita.

Detta disciplina transitoria relativa alle nuove province (che non hanno copertura statutaria o costituzionale) viene a stravolgere il principio di sovranità popolare, coessenziale ad un sistema democratico, consacrato all’articolo 1 della nostra Costituzione, andando a disapplicare o
quantomeno a differire gli effetti abrogativi del risultato del referendum. A tale proposito deve rilevarsi che l’art. 37, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede che col decreto del Presidente della Repubblica dichiarativo dell’abrogazione può essere ritardata l’efficacia dell’abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Nessuna disposizione della L.R. 17 maggio 1957, n. 20, e ss.mm.ii., prevede norme di analogo tenore, ciò che induce a ritenere, diversamente da quanto previsto per i referendum statali ex art. 75 della Costituzione, che tale opzione sia preclusa alla Regione, non solo con lo strumento del Decreto del Presidente della Giunta, ma neppure con lo strumento legislativo, posto che, altrimenti, per ripristinare una legge “sgradita al palazzo”, abrogata da un referendum, basterebbe rifarla uguale il giorno successivo alle elezioni. La Regione avrebbe invece dovuto attivare effettive gestioni liquidatorie dei rapporti esistenti delle c.d. nuove province, trasferendo o alla Regione o ai Comuni le competenze dell’Ente.

Nel caso della Sardegna lo stravolgimento della volontà popolare è aggravato del fatto che per la prima volta, in referendum regionali, è stato raggiunto il quorum di validità del referendum stesso: qualora la legge non venisse impugnata ciò significherebbe uno stravolgimento dell’istituto referendario, i cui effetti verrebbero implicitamente annullati perché i cittadini non sarebbero certo invogliati a recarsi alle urne per scelte referendarie sapendo che le loro opzioni di voto potrebbero essere, con astuzie istituzionali, messe nel nulla “tamquam non essent”.

Confidiamo che Vostra Eccellenza voglia valutare le argomentazioni sopra esposte traendone le dovute conseguenze in termini di impugnativa alla Corte Costituzionale.

 

 

 

 

 


 

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