Alghero. Con l’ordinanza n.16 del 26/07/2023 avente ad oggetto ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO – LIMITAZIONE AL CONSUMO PER NON CONFORMITÀ PARAMETRI PARTE B ALL. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 18 DEL 2023 – MARISTELLA. È consentito l’utilizzo previa bollitura e per gli usi igienici. Lo ha stabilito il sindaco Mario Conoci che stamattina ha firmato l’ordinanza a seguito della nota con la quale l’Asl Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato la difformità dei parametri tabellari. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

IL SINDACO VISTA la nota pervenuta al Servizio Ambiente alle ore 10:34 del 26.07.2023 con prot. 75197, con la quale l’ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha comunicato che le analisi chimiche effettuate su campioni d’acqua prelevati il 17.07.2023 hanno evidenziato la non conformità per il parametro NITRITI, in ragione di 0.64 mg/l a quanto previsto dal D.Lgs 18/23, nel punto di prelievo in Alghero borgata Maristella;
PRESO ATTO che a seguito dei controlli effettuati, le acque destinate al consumo umano sono risultate non conformi e pertanto non idonee al consumo umano diretto;
VISTA la richiesta al Comune di Alghero di emettere un provvedimento di “limitazione nell’uso alimentare dell’acqua erogata” quale bevanda e per la preparazione degli alimenti; precisando la possibilità di utilizzo per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale;
RITENUTO necessario provvedere alla tutela della salute pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 18 del 2023, mediante adozione di un provvedimento cautelativo fino all’effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri.
VISTA l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica e dell’ambiente.
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 31 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
ORDINA
1. Il divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze di Maristella servite dalla stessa condotta idrica il cui punto di campionamento è rappresentativo. Le medesime acque possono essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale.
2. All’ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di provvedere tempestivamente alla effettuazione dei controlli esterni di cui al D.Lgs 18/2023 su campioni di acqua prelevati presso la rete idrica al servizio della borgata di Maristella;
3. All’Ente Gestore, Abbanoa S.p.a., ai sensi del D.Lgs. 18/2023:
– di provvedere a comunicare all’ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione le cause che hanno indotto la non conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri ed i provvedimenti che si intendono adottare tempestivamente al fine di fornire acqua alle utenze interessate fino al rientro dei parametri e gli esiti favorevoli dei controlli interni, per permettere al citato Servizio la ripetizione dei campionamenti;
– di rendere noto il divieto di utilizzo dell’acqua della rete alla popolazione servita dalla stessa condotta idrica, di cui il punto campionato è rappresentativo, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente verificando la mappatura della rete, comunicandolo al citato Servizio dell’ASL di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e al Comune di Alghero.
DISPONE
Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Che la presente ordinanza, per gli interventi di competenza, sia trasmessa:
– Al Gestore del Servizio Idrico Integrato, società ABBANOA S.p.a. – PEC: protocollo@pec.abbanoa.it
– ASL 1 Sassari SIAN – PEC: siannord.h2o@pec.atssardegna.it; serv.ian@pec.aslsassari.it Che la presente ordinanza, per le verifiche di ottemperanza, sia trasmessa ai seguenti destinatari:
– Al Comando di Polizia Locale – SEDE.
– Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – PEC: cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti enti:
– Prefettura di Sassari – PEC: protocollo.prefss@pec.interno.it
– Comando Provinciale V.V.F. – PEC: com.sassari@cert.vigilidelfuoco.it
AVVISA
Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà:
– Ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
– Presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.
Gli atti relativi al procedimento sono consultabili presso il Settore 4 – Servizio Ambiente, in Via S. Anna n. 38.
Che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà:
– L’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art.7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente.
– La segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.